Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Art. 21 — Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente

Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva e' ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalita' previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art21 · fonte su Normattiva