Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Art. 26 — Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale)

A decorrere dal 4 gennaio 1973, il primo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' sostituito dal seguente: "L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le societa' di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facolta' di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra".

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art26 · fonte su Normattiva