Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Art. 28 — Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973)

Le annualita' di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di L. 570 milioni ciascuna. Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art28 · fonte su Normattiva