Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Art. 30 — Concessione di un'indennità una tantum

Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilita' a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, un'indennita' una tantum di L. 40 mila, per le pensioni dirette, e di L. 30 mila per le pensioni di riversibilita'.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art30 · fonte su Normattiva