Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' sostituito dal seguente: "Il trasferimento e' disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia".
Testo vigente dal 15 maggio 1978
