Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:

  • 1)il coniuge;
  • 2)i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di eta' inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di eta' superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;
  • 3)gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro. Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre. Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale. Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art19 · fonte su Normattiva