Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte, le condizioni di iscrizione e di contribuzione di cui al precedente articolo 14, spetta una pensione ai seguenti familiari:

  • a)coniuge, non legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi; se il coniuge superstite e' il marito, la pensione spetta soltanto quando concorra il requisito di inabilita' al lavoro;
  • b)figli minorenni o inabili al lavoro; ai figli che seguono corsi di studi universitari, la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito, e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di eta'.
  • c)genitori, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;
  • d)fratelli inabili al lavoro e sorelle nubili o vedove, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie. Sono equiparati ai figli legittimi e ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformita' dell'articolo 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato. La pensione di riversibilita' non e' concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma. Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti sposate. Il coniuge di sesso femminile, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio e' celebrato. Per i familiari di cui alle lettere b), c) e d) il diritto alla pensione e' subordinato alla sussistenza, al momento del decesso dell'iscritto o del pensionato, del requisito della vivenza a carico, da accertare in base alle norme riguardanti il conseguimento del diritto agli assegni familiari. La Cassa puo' chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti probatori. La pensione ai superstiti e' pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidita': 60 per cento per un superstite; 80 per cento per due superstiti; 100 per cento per tre o piu' superstiti. Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali. Nel caso di variazione della composizione del nucleo superstite, la pensione e' riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art17 · fonte del testo