Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense. Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita' o indiretta, tale iscrizione e' facoltativa.
Testo vigente dal 28 marzo 1968
