Sono obbligatoriamente iscritti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla cassa e gli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense. Per i superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita' o indiretta, tale iscrizione e' facoltativa.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;237~art4 · fonte su Normattiva