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I sali di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie con l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione stessa.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1971 al 7 novembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1143~art1 · fonte del testo