Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 292, le norme relative alla qualita' del vaccino misto antitetanico-antidifterico ed alle modalita' di esecuzione della vaccinazione e rivaccinazione.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-20;419~art2 · fonte su Normattiva