Alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte: "E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

  • a)per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu' esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
  • b)per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI; ((c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita)). Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'". Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente articolo 1-bis: "Nei bambini di regola la vaccinazione antitetanica deve essere associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto antitetanico-antidifterico". All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della prima infanzia in contemporaneita' alla vaccinazione antidifterica e". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica e' eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie. Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'articolo 1 si provvede ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301. Nei bambini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e' eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi gia' esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni e' regolata dalle disposizioni dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891". Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo 3-bis: "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo. Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettivita' infantili e giovanili di qualsiasi specie".

Testo vigente dal 17 maggio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 262/2004

    Questione inammissibile
    22 luglio 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera c), della legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria), introdotta dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, e modificata dall'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 166, sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezio…

    Art. 32 cost. · Art. 1 Vaccinazione antitetanica obbligatoria · Art. 1 Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292 · Art. 1 Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-20;419~art1 · fonte su Normattiva