Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e' sostituito dal seguente: "La prestazione di lavoro non puo' durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale 6 stata disposta. Essa puo' essere rinnovata di esercizio in esercizio, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta e fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-12-23;1418~art2 · fonte del testo