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Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e' sostituito dal seguente: "La prestazione di lavoro non puo' durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale 6 stata disposta. Essa puo' essere rinnovata di esercizio in esercizio, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta e fino a quando non saranno emanate le norme sul riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-12-23;1418~art2 · fonte del testo