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L'articolo 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, e' sostituito dal seguente: "Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo club d'Italia e presso gli Aereo clubs locali ad esso federati e concessa l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonche' dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento. Detta esenzione e' parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purche applichino agli allievi tariffe non superiori alla scuola dell'Aereo club della corrispondente sede provinciale, ovvero della sede piu' vicina. Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 1000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante".
Testo in vigore dal 27 aprile 1962 al 8 novembre 1966
