All'articolo 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' aggiunto il seguente comma: "Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente puo' essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito".
Testo vigente dal 11 settembre 1962
