Art. 244
[1]Disposizioni per i mutui assistiti da contributo statale
[2]Art. 9. c. 1°, legge n. 28/1962 Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi degli articoli 238 e seguenti del presente testo unico ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144, concernente la garanzia dello Stato, sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.
Testo vigente dal 24 giugno 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva