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L'art. 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, e' sostituito dal seguente: "Il Comitato direttivo del Centro e' composto del presidente e dei seguenti membri: il direttore generale delle accademie e biblioteche, i direttori delle biblioteche nazionali di Roma, di Firenze, di Milano e di Napoli, un ispettore generale bibliografico e due funzionari di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, di grado non inferiore al 7°. "Il Comitato potra' essere integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana".
Testo in vigore dal 9 maggio 1953 al 22 dicembre 2008
