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[1]Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sono estese, in quanto applicabili, all'avanzamento dei militari di truppa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 dicembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE

[2]MUSSOLINI - DI REVEL

[3]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 1 settembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1942-12-10;1551~art8 · fonte del testo