Il testo dell'art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente "Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:
- 1)tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'art. 16;
- 2)il contributo previsto dell'art. 19;
- 3)il contributo previsto dall'art. 22;
- 4)la percentuale prevista dall'art. 24;
- 5)il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;
- 6)le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;
- 7)i versamenti volontari degli iscritti;
- 8)i redditi del patrimonio;
- 9)ogni altra eventuale entrata".
Testo vigente dal 7 settembre 1956
