Il testo dell'art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente "Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

  • 1)tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'art. 16;
  • 2)il contributo previsto dell'art. 19;
  • 3)il contributo previsto dall'art. 22;
  • 4)la percentuale prevista dall'art. 24;
  • 5)il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;
  • 6)le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;
  • 7)i versamenti volontari degli iscritti;
  • 8)i redditi del patrimonio;
  • 9)ogni altra eventuale entrata".

Testo vigente dal 7 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991~art4 · fonte del testo