Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:

  • 1)tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
  • 2)i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
  • 3)i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
  • 4)i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
  • 5)la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
  • 6)il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
  • 7)i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65;
  • 8)le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
  • 9)i redditi del patrimonio;
  • 10)il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
  • 11)ogni altra eventuale entrata.

Testo vigente dal 17 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 91/1972

    Questione infondata
    18 maggio 1972

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, contenente modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, nonché dell'art. 1, n. 5, della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n.…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori · Art. 1 Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-05;798~art1 · fonte su Normattiva