Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:
- 1)tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
- 2)i contributi previsti dall'articolo 2 della presente legge;
- 3)i contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge;
- 4)i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'articolo 4 della presente legge.
- 5)la percentuale prevista dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- 6)il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'articolo 6 della legge 2-5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- 7)i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 19169, e 7 febbraio 1956, n. 65;
- 8)le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- 9)i redditi del patrimonio;
- 10)il contributo previsto dall'articolo 16 della presente legge;
- 11)ogni altra eventuale entrata.
Testo vigente dal 17 luglio 1965
