L'articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' abrogato e sostituito dal seguente: "La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia".

Testo vigente dal 27 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art20 · fonte del testo