Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonche' alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2379, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea, ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.

Testo vigente dal 5 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;114~art4 · fonte del testo