Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1960 al 28 aprile 1981. Leggi il testo vigente →
All'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' aggiunto il seguente comma: "Non sono pero' eleggibili:
- 1)gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;
- 2)i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;
- 3)coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
- 4)coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o non ne hanno ancora reso conto;
- 5)coloro che hanno lite pendente con la Provincia;
- 6)coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;
- 7)gli amministratori della Provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
- 8)coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;
- 9)i magistrati di Corte di appello, di tribunale e di pretura nella Provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 4) e 5) non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058".
Testo in vigore dal 12 settembre 1960 al 28 aprile 1981
