L'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 633, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, e' stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie".

Testo vigente dal 9 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-23;491~art1 · fonte del testo