((A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, e' stanziata nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia la somma di annue lire 300.000.000 per I assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie)).
Testo vigente dal 24 giugno 1956
