L'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 633, e' sostituito dal seguente: "La somma suindicata sara' distribuita a favore dei Consigli di patronato e delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi dai detti Istituti".
Testo vigente dal 9 giugno 1956
