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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico, sentito il parere delle Commissioni, nominate per l'esame del disegno di' legge, le disposizioni della presente legge con le disposizioni del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e delle leggi e dei decreti successivi, provvedendo anche perche' vengano modificate in tutti gli articoli della legge le disposizioni riguardanti gli antichi collegi elettorali e quelle riguardanti l'uso della busta di Stato e della scheda libera.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 novembre 1923.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini.

[6]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Testo in vigore dal 3 dicembre 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-11-18;2444~art2 · fonte del testo