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[1]Durante i primi anni dalla data in cui andra' in vigore la presente legge, secondo che verra' stabilito dal Regolamento, e ad ogni modo per un tempo non superiore a quattro anni, l'indennita' per i sottufficiali raffermati con soprassoldo, che al compimento del dodicesimo anno di servizio verranno congedati acquistando diritto ad impiego, sara' portata da L. 2000 a L. 3000.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1902.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]OTTOLENGHI.

[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art18 · fonte del testo