Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale riammesso in servizio contrae una nuova ferma di anni tre. Pero', dopo un anno dalla riammissione puo' essere ammesso alla riafferma triennale, purche' conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali, salvo, per i diritti all'impiego, il disposto dell'articolo 31 della legge 8 luglio 1883.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art9 · fonte del testo