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[1]Compiuta la ferma, il sottufficiale puo' essere ammesso a due successive rafferme di un anno sino al compimento del quinto anno di servizio. A coloro che cessino dal servizio dopo la prima rafferma, e' concessa una indennita' di L. 250. L'indennita' sara' di L. 350 per coloro che cessino dal servizio dopo la seconda rafferma.
[2]Compiuto il quinto anno di servizio, il sottufficiale, che possegga i requisiti determinati dal Regolamento e trovi posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, puo' essere ammesso alla rafferma triennale con soprassoldo; altrimenti dev'essere congedato. Il sottufficiale che abbia i requisiti per aspirare all'ammissione al corso speciale della scuola militare, potra' essere trattenuto alle armi oltre il quinto anno di servizio, con rafferme annuali senza soprassoldo sino al compimento del decimo anno di servizio.
[3]Dopo la rafferma triennale il sottufficiale, gia' raffermato con soprassoldo, e' ammesso a quattro successive rafferme annuali con soprassoldo. Se non trova posto nell'organico delle rafferme con soprassoldo, puo' rimanere alle armi con rafferme di un anno senza soprassoldo sino al compimento del dodicesimo anno di servizio.
Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
