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[1]Possono aspirare alle rafferme con soprassoldo, nei limiti stabiliti dai rispettivi organici, i sottufficiali delle varie armi, eccettuati i sottufficiali che, a termini delle disposizioni vigenti, possono aspirare alle rafferme con premio.

[2]I tamburini maggiori sono ammessi alle rafferme con premio alle condizioni e nella misura stabilita per i sottufficiali trombettieri.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art4 · fonte del testo