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[1]Le rafferme con soprassoldo sono le seguenti e decorrono col relativo soprassoldo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono accordate:
- a)una rafferma triennale, con soprassoldo annuo di L. 109,50;
- b)quattro rafferme annuali, con soprassoldo annuo di L. 219;
- c)otto rafferme annuali, con soprassoldo annuo di L. 365;
- d)cinque successive rafferme annuali, con soprassoldo annuo di L. 419,75, sino a che il sott'ufficiale rimanga alle armi.
[2]Il soprassoldo e' sospeso durante la sospensione dal grado e durante il tempo passato in una scuola militare per conseguire la promozione a sottotenente.
[3]I sottufficiali raffermati con soprassoldo, trasferiti nel corpo invalidi e veterani, continueranno a percepire, finche' vi rimangano, il soprassoldo di cui godevano al momento del trasferimento.
[4]I sottufficiali provvisti del soprassoldo di L. 365, possono contrarre matrimonio senza vincolo alcuno di rendita, ad eccezione dei marescialli i quali debbono comprovare di possedere la rendita prescritta.
Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
