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[1]Il sottufficiale, che cessa dal servizio alle armi dopo aver compiuto la rafferma triennale con soprassoldo, acquista diritto al pagamento di una indennita' di L. Questa indennita' e' aumentata di L. 250 per ogni rafferma annuale con soprassoldo, compiuta oltre la triennale, sino ad un massimo di L. 2000.

[2]L'indennita' non potra' ad ogni modo essere minore di L. 2000 per il sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo aver compiuto dodici anni di servizio, purche' abbia rivestito, anche per una sola volta, la qualita' di raffermato con soprassoldo.

[3]Le indennita' divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime. La retrocessione dal grado non pregiudica il diritto al pagamento delle indennita' che il sottufficiale avrebbe acquistato, qualora avesse cessato dal servizio alle armi prima della retrocessione.

[4]I sottufficiali, che contraggono matrimonio dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, possono ottenere il pagamento di una parte dell'indennita' sino al massimo di tre quarti dell'indennita' stessa.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art6 · fonte del testo