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[1]Il sottufficiale raffermato con soprassoldo, che venga riformato prima di aver compiuto la rafferma triennale e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, acquista diritto ad una indennita' di L. 300, se abbia compiuto il primo anno di rafferma, o di L. 600, se abbia compiuto anche il secondo.

[2]La stessa indennita' di L. 300 o 600 ed alle stesse condizioni sara' corrisposta agli eredi del raffermato con soprassoldo, morto prima di aver compiuto la rafferma triennale.

[3]Il sottufficiale nominato ufficiale riceve, per una volta sola, una indennita' pari a tante volte lire 300, quanti sono gli anni di servizio compiuti in piu' dei cinque. Ad ogni modo l'indennita' non potra' mai superare L. 2000.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art7 · fonte del testo