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Al sottufficiale che cessi dal servizio alle armi dopo di aver compiuto 12 anni di servizio, senza aver diritto a pensione di riforma o di riposo, e purche' abbia rivestito anche per una sola volta la qualita' di raffermato con soprassoldo, e' dato di diritto un impiego con stipendio non inferiore alle L. 900 annue, in una delle Amministrazioni dello Stato, ovvero presso le Societa' ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitolati riservare impieghi.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art8 · fonte del testo