L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall'art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e' elevata a lire diecimila per ogni contratto. La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila. Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, e' elevato a lire trecentomila.
Testo vigente dal 28 aprile 1955
