L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall'art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e' elevata a lire diecimila per ogni contratto. La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila. Il massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761, e' elevato a lire trecentomila.

Testo vigente dal 28 aprile 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294~art19 · fonte del testo