Le cauzioni e i fondi iniziali di cui al precedente art. 3 sono ridotti:

  • 1)alla meta' per le imprese in esercizio all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404;
  • 2)alla quinta parte, per le imprese di assicurazione contro i danni in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, indicate al quarto comma, numeri 1) e 2) del precedente art. 2. Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni, si applica una ulteriore riduzione alla meta'. La esenzione dall'obbligo di costituzione della cauzione, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 27 ottobre 1927, n. 2100, si applica alle associazioni mutue e alle societa' cooperative di assicurazione che operano in un solo Comune e in rami non specificatamente indicati nell'art. 1 della presente legge, nei limiti dei premi o contributi stabiliti dall'art. 5, ultimo comma, del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404.

Testo vigente dal 28 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;294~art4 · fonte del testo