In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia, possibile provvedere con mandato diretto, e' data facolta' al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che puo' emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 1959, N. 532)).
Testo vigente dal 31 luglio 1959
