In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed ove non sia, possibile provvedere con mandato diretto, e' data facolta' al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che puo' emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 1959, N. 532)).

Testo vigente dal 31 luglio 1959

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1955 al 31 luglio 1959. 13 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… proprio cassiere ed il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni. tolto: I prelevamenti su tali aperture di credito possono essere effettuati solamente con ordinativi aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 1959, N. 532.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-04-11;288~art3 · fonte del testo