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Per gli atti previsti negli articoli 9, 10, 11 e 12, gli onorari ed i diritti ivi contemplati sono dovuti in misura doppia, se il notaio e' richiesto di ricevere l'atto dalle ore 20 alle ore 8.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
