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[1]Il notaio e' tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:
- a)il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;
- b)il 20 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000;
- c)il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000. Il versamento di dette quote di onorari e' eseguito all'Archivio notarile del distretto al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse e' trattenuto dall'Archivio notarile, l'aggio del 2 per cento.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/12/1954, n. 295 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 1 gennaio 1993
