Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 1 gennaio 1993. 192 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il notaio e' tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, il 20 per cento degli onorari spettantigli. Egli versa, inoltre, a favore della Cassa medesima, le seguenti quote supplementari progressive degli onorari:

tolto: a) il 10 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 20.000.000 fino a lire 100.000.000;

tolto: b) il 20 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 100.000.000 fino a lire 200.000.000;

tolto: c) il 30 per cento degli onorari, per le quote di valore eccedenti lire 200.000.000 fino a lire 500.000.000. Il versamento di dette quote di onorari e' eseguito all'Archivio notarile del distretto al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse e' trattenuto dall'Archivio notarile, l'aggio del 2 per cento.

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/12/1954, n. 295 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1991, N. 220

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art17 · fonte del testo