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Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti o di certificati e' dovuto il diritto di lire 80 per ogni due pagine. Queste si considerano scritte per intero, quando contengono cinque linee di scritturazione, non comprese la data e la sottoscrizione. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione e' aumentato della meta'. Per gli atti di protesto, il diritto di scritturazione e' di lire 30 per ciascun atto.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art28 · fonte del testo