[1]Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potra' autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilita', alla scritturazione della copia degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge. CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723. 2

[2]6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1961, n. 723

2

La L. 28 luglio 1961, n. 723 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158".

6

L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

Testo vigente dal 7 marzo 2011

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 2010 al 7 marzo 2011. 9 parole tolte, 83 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010aggiunto: Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, il Ministero di grazia e giustizia potra' autorizzare i capi degli Archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilita', alla scritturazione della copia degli atti conservati negli Archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati, e con compenso non superiore ai sette decimi dei proventi riscossi per diritti di scritturazione di cui agli articoli 28 e 40 della presente legge. CAPOVERSO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. tolto: 212 aggiunto: 723.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 28 luglio 1961, n. 723

    La L. 28 luglio 1961, n. 723 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il limite massimo del compenso previsto dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e' elevato ai nove decimi dei proventi riscossi per i diritti di scritturazione di cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata legge n. 1158".

  • L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art45 · fonte del testo