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Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 1, secondo comma n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il giudice che provvede sul ricorso liquida, a richiesta del notaio, l'onorario dovuto, tenendo conto dell'opera svolta. La richiesta puo' essere contenuta nello stesso ricorso o in un ricorso successivo diretto allo stesso giudice.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art35 · fonte del testo