Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la conciliazione di cui all'art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto e' aumentato, fino al massimo di lire 3000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000. Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio. Se la conciliazione non e' raggiunta, e' dovuta la meta' del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione. Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, e' dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5000; e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art38 · fonte del testo