Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volonta'. L'importo della tassa prevista nel comma precedente e' versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'art. 18, comma secondo, la tassa suddetta e' liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

Testo vigente dal 7 marzo 2011

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 2010 al 7 marzo 2011. 10 parole tolte, 96 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212aggiunto: Le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'Archivio notarile del distretto una tassa nella misura del 10 per cento dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e di ogni atto di ultima volonta'. L'importo della tassa prevista nel comma precedente e' versato all'Archivio dal notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sulla quota di onorario accertata ai sensi dell'art. 18, comma secondo, la tassa suddetta e' liquidata dall'Ufficio del registro, che la riscuote, e mensilmente la versa all'Archivio notarile del distretto, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art39 · fonte del testo