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Per la conciliazione di cui all'art. 93, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' dovuto il diritto di lire 250, se la conciliazione ha per oggetto una somma in contestazione non superiore a lire 10.000. Il diritto e' aumentato, fino al massimo di lire 3000, di lire 50 per ogni lire mille o frazione di esse, se la somma in contestazione supera le lire 10.000. Le parti conciliate sono tenute al pagamento del diritto nelle proporzioni che sono determinate dal Consiglio. Se la conciliazione non e' raggiunta, e' dovuta la meta' del diritto dalla parte che ha fatto l'istanza di conciliazione. Per il parere richiesto in materia di liquidazione del compenso professionale, e' dovuto il diritto di lire 300, per le richieste di parere relativo a somme non superiori a lire 5000; e di lire 500, per i pareri relativi a somme superiori.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1158~art38 · fonte del testo