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Al notaio, che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, oltre agli onorari previsti negli articoli 9 e 10, e' dovuto, dopo l'apertura della successione, l'onorario graduale stabilito dall'art. 3, calcolato sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate. Dal computo del valore e' escluso quello delle quote riservate ai legittimari. Al notaio, che procede alla pubblicazione del testamento olografo, e' dovuto l'onorario previsto nel comma precedente con riduzione a meta'. Gli onorari previsti nei commi precedenti sono annotati nel repertorio, in base al valore dell'eredita' dichiarato dalle parti, in occasione della iscrizione del verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti fra vivi e del verbale di pubblicazione del testamento segreto od olografo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1954 al 16 dicembre 2010
