Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento e' depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti e' riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento. Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non e' richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Testo vigente dal 7 marzo 2011
