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[1]Il termine di cinque anni di cui all'art. 59, primo comma, del citato R. decreto n. 1491, decorre dalla cessazione dal servizio per i militari di carriera i quali, durante le guerre dal 1911 al 1918, abbiano contratto- una invalidita' debitamente constatata entro i termini stabiliti dagli articoli 54 e 55 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dall'art. 13 del R. decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927 V, n. 362.
[2]La disposizione del precedente comma ha efficacia dal 19 luglio 1923-I, data di entrata in vigore del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491.
[3]Qualora fosse gia' trascorso il quinquennio dalla cessazione dal servizio gli interessati potranno, in via transitoria, presentare domanda di pensione entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno della presente legge: in tal caso la liquidazione della pensione o degli assegni non potra' avere effetto che dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Testo in vigore dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
